(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della regione Friuli-Venezia
               Giulia  n. 143 del 24 novembre 1987)
 
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista  la  legge  regionale  25  agosto  1965, n. 16, e successive
modifiche, concernente "Provvedimenti per lo  sviluppo  del  turismo,
del  patrimonio  alberghiero,  degli impianti turistico-sportivi e di
quelli alpinistico-speleologici della Regione";
   Considerato che ai sensi dell'art. 10, primo comma, della predetta
legge regionale n. 16/1965, la giunta regionale stabilisce i  criteri
generali per la concessione dei contributi;
   Ritenuto  di provvedere a quanto sopra con un apposito regolamento
d'esecuzione;
   Visto l'art. 42 dello statuto regionale;
   Su  conforme  deliberazione della giunta regionale, n. 4251 del 28
agosto 1987;
 
                               Decreta:
 
   E' approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 25
agosto 1965, n. 16, e successive modifiche,  nel  testo  allegato  al
presente  provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservare e far osservare
l'allegato regolamento come regolamento della Regione.
    Trieste, addi' 4 settembre 1987
 
                               BIASUTTI
 
 Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 29 ottobre 1987
Atti  della  regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 18, foglio n.
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REGOLAMENTO D'ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965,
   N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
 
                               Art. 1.
 
   I  contributi  di  cui  all'art. 2 della legge regionale 16 agosto
1965, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni sono assegnati  in
via  prioritaria  per  iniziative  da realizzare nei territori in cui
operano le seguenti Aziende di turismo:
    a)  Azienda  autonoma  di  cura, soggiorno e turismo della Carnia
centrale;
    b) Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Forni Savorgnani;
    c)  Azienda  autonoma  di  cura,  soggiorno  e turismo di Grado e
Aquileia;
    d)  Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Lignano Sabbiadoro
e della Laguna di Marano;
     e)    Azienda    autonoma    di    soggiorno    e   turismo   di
Piancavallo-Cellina-Livenza;
    f)  Azienda  autonoma  di soggiorno e turismo del Tarvisiano e di
Sella Nevea;
    g) Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste e della sua
riviera.
   All'interno  degli ambiti territoriali di cui al precedente comma,
i  contributi  sono  assegnati  in  via  prioritaria  per  spese   di
adattamento, ampliamento e ammodernamento di strutture gia' esistenti
nonche' per il relativo arredo.