(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 143 del 24 novembre 1987) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, concernente "Provvedimenti per lo sviluppo del turismo, del patrimonio alberghiero, degli impianti turistico-sportivi e di quelli alpinistico-speleologici della Regione"; Considerato che ai sensi dell'art. 10, primo comma, della predetta legge regionale n. 16/1965, la giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione dei contributi; Ritenuto di provvedere a quanto sopra con un apposito regolamento d'esecuzione; Visto l'art. 42 dello statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale, n. 4251 del 28 agosto 1987; Decreta: E' approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare l'allegato regolamento come regolamento della Regione. Trieste, addi' 4 settembre 1987 BIASUTTI Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 29 ottobre 1987 Atti della regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 18, foglio n. 100 ------------------------------------------------------- REGOLAMENTO D'ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1965, N. 16 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. Art. 1. I contributi di cui all'art. 2 della legge regionale 16 agosto 1965, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni sono assegnati in via prioritaria per iniziative da realizzare nei territori in cui operano le seguenti Aziende di turismo: a) Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo della Carnia centrale; b) Azienda autonoma di soggiorno e turismo dei Forni Savorgnani; c) Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Grado e Aquileia; d) Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Lignano Sabbiadoro e della Laguna di Marano; e) Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Piancavallo-Cellina-Livenza; f) Azienda autonoma di soggiorno e turismo del Tarvisiano e di Sella Nevea; g) Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Trieste e della sua riviera. All'interno degli ambiti territoriali di cui al precedente comma, i contributi sono assegnati in via prioritaria per spese di adattamento, ampliamento e ammodernamento di strutture gia' esistenti nonche' per il relativo arredo.